Home Page

news presentazione contributi teorici interventi internazionali formazione iniziative ricerche e pubblicazioni convegni e seminari link

Iniziative

  Istituto Internaz. di Ricerca sui Conflitti e per la Pace

 CeCoP

  Progetto Caschi Bianchi

  Altre iniziative

Istituto Internazionale di Ricerche sui Conflitti e per la Pace

 


Istituto Internazionale di Ricerche sui Conflitti e per la Pace

Progetto di Legge promosso da Movimento internazionale di riconciliazione, Beati i costruttori di pace, Gruppo autonomo volontariato civile Associazione per la pace – Padova, Centro Studi Difesa Civile


2.PROPOSTA DI LEGGE PER LA ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA PER LA PACE E LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI


Art. 1.
(Istituzione)
1. La Repubblica italiana, in ottemperanza ai principi sanciti dall’articolo 11 della Costituzione, dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo istituisce un Istituto internazionale di ricerca per la pace e la risoluzione dei conflitti, di seguito denominato "Istituto".

Art. 2
(Finalità)
1. L’Istituto persegue le seguenti finalità :
a) indaga i fondamenti politici, culturali, economici, giuridici, spirituali della guerra e della pace;
b) studia i fattori e le cause strutturali di ostacolo alla costruzione di ordini e istituzioni di pace sia a livello mondiale che nelle singole regioni e paesi e in particolare le cause e la natura dei conflitti;
c) individua precocemente e analizza le aree e le situazioni di potenziale crisi e conflitto;
d) propone soluzioni e interventi per la prevenzione e la gestione costruttiva dei conflitti, privilegiando le possibilità offerte dall’azione non armata e nonviolenta.

Art. 3.
(Funzioni)
1. L’Istituto:
a) opera attraverso progetti di ricerca finalizzati, definiti dal Consiglio direttivo dell’Istituto sulla base degli indirizzi approvati dal Comitato scientifico;
b) favorisce il coordinamento della ricerca per la pace e sui conflitti in Italia anche attraverso l’interscambio e la collaborazione con le istituzioni accademiche, culturali e le organizzazioni non governative e i Centri di ricerca afferenti all’Istituto di cui all’ art. 9 operanti nel settore. A tal fine promuove l’attivazione di un portale web quale strumento di collegamento e confronto tra i summenzionati soggetti.
c) collabora con analoghi istituti in altri paesi e con le associazioni internazionali dei ricercatori per la pace;
d) promuove corsi e stage rivolti a studenti e ricercatori italiani e stranieri;
e) concede borse di studio privilegiando le persone provenienti da Paesi nei quali siano presenti gravi situazioni di conflitto;
f) promuove iniziative destinate alla formazione del personale militare e civile, anche volontario, impegnato o di cui si prevede l’impiego in operazioni di pace in ambito internazionale;
g) diffonde i risultati delle proprie ricerche attraverso pubblicazioni, riviste, seminari, incontri ed ogni altra forma giudicata opportuna.
h) informa con rapporti periodici il Parlamento sui risultati delle sue ricerche;
i) promuove la conoscenza nelle scuole di studi, ricerche e altre iniziative volte alla diffusione di una cultura di pace.

Art. 4
(Comitato scientifico)

1. Gli indirizzi dell’attività di ricerca, definiti su base pluriennale, sono stabiliti dal Comitato scientifico. Lo stesso nomina fra i membri del Comitato direttivo il Direttore dell’Istituto.
2. Del comitato scientifico fanno parte dieci esperti sui temi della pace, italiani e stranieri, compreso il Direttore dell’Istituto, che è membro d’ufficio.
3. I componenti del Comitato scientifico, oltre al Direttore, sono nominati secondo i seguenti criteri:
a) uno dal Ministero dell’Università della ricerca scientifica e tecnologica;
b) uno dal Ministero Affari Esteri su proposta del Direttore dell’ Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) con sede a Ginevra;
c) due dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;
d) quattro dal Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta delle associazioni e degli enti aventi più lunga storia e caratterizzazione accentuata di impegno riconosciuto a favore della pace e della nonviolenza.
e) uno dall’Assemblea dei Direttori dei 
Centri di ricerca che afferiscono all’ Istituto.
4. Il Comitato scientifico, che assume le proprie funzioni quando sono nominati almeno due terzi dei propri membri, dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere nominati per un massimo di due mandati. I componenti rimangono in carica fino alla nomina del nuovo comitato. Con l’eccezione del direttore dell’Istituto i componenti del Comitato scientifico non possono far parte del Consiglio direttivo.

Art. 5
(Consiglio direttivo)
1. I progetti di ricerca sono definiti dal Consiglio direttivo dell’Istituto sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato scientifico. Oltre al direttore, che lo presiede, fanno parte del Consiglio direttivo sei membri. Almeno due di essi sono stranieri.
2. I componenti del Consiglio direttivo, oltre al Direttore, sono nominati secondo i seguenti criteri :
a) tre dal Ministero della Ricerca scientifica, due dei quali di nazionalità estera;
b) uno dalla Conferenza Stato – Regioni;
c) uno dalla Conferenza permanente dei rettori delle Università italiane;
d) uno dallo staff dei ricercatori.
3. Il Consiglio direttivo dura in carica sei anni. I suoi membri possono essere nominato per un massimo di due mandati. I componenti rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Art. 6
(Direttore)
1. Il Direttore è nominato la prima volta dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica rimanendo in carica per i primi sei anni di mandato. Successivamente viene eletto dal Comitato scientifico dell’ Istituto.
2. Egli è responsabile dell’attività dell’Istituto.
3. In fase di prima applicazione della presente legge e fino alla nomina dei componenti del Consiglio direttivo le funzioni dello stesso sono assunte dal Direttore dell’Istituto.

Art. 7
(Centri di ricerca afferenti all’ Istituto)
Le istituzioni di ricerca per la pace e sui conflitti promosse dalla società civile italiana e dal mondo accademico possono chiedere al Comitato direttivo la concessione del titolo di "Centro di ricerca afferente all’Istituto".
A tal fine il Comitato direttivo stabilisce, con propria circolare, i requisiti che le istituzioni di ricerca devono possedere per l’ottenimento dell’attestazione. 
A margine della Conferenza nazionale di cui all’art. 8 si riunisce l’Assemblea dei direttori dei Centri di ricerca affiliati all’Istituto che, se del caso, provvede alla nomina del proprio rappresentante in seno al Comitato scientifico.

Art. 8
(Conferenza nazionale)
1. Il Consiglio direttivo con cadenza biennale convoca una conferenza nazionale sulla ricerca per la pace e sui conflitti quale occasione di incontro e confronto di esperienze fra i diversi soggetti che a livello nazionale e internazionale operano in questo campo. La Conferenza è presieduta da uno dei Direttori dei Centri di ricerca affiliati all’Istituto.

Art. 9
(Natura giuridica)
1. L’Istituto è ente di ricerca non strumentale, ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si dota di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con l’adozione di regolamenti di organizzazione, di funzionamento, di amministrazione, contabilità e finanza. Gli indirizzi della attività di ricerca, definiti su base pluriennale, sono stabiliti dal comitato scientifico.

Art. 10
(Finanziamento)
1. L’Istituto è finanziato a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. L’Istituto si avvale anche di risorse erogate da enti pubblici regionali e locali, oltre che da associazioni, fondazioni ed altri soggetti privati, anche stranieri.

Art.11
(Sede)
1. L’Istituto ha sede in Perugia. Le Regioni possono istituire delle sezioni dell’Istituto che, collegate a livello nazionale, perseguono nel proprio ambito territoriale le finalità della presente legge.

Art. 12
(Regolamento di attuazione)
1. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica è emanato il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.