|
2.PROPOSTA DI LEGGE PER LA
ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA PER LA PACE E LA
RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
Art. 1.
(Istituzione)
1. La Repubblica italiana, in ottemperanza ai principi sanciti dall’articolo
11 della Costituzione, dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo istituisce un Istituto
internazionale di ricerca per la pace e la risoluzione dei conflitti, di
seguito denominato "Istituto".
Art. 2
(Finalità)
1. L’Istituto persegue le seguenti finalità :
a) indaga i fondamenti politici, culturali, economici, giuridici,
spirituali della guerra e della pace;
b) studia i fattori e le cause strutturali di ostacolo alla costruzione di
ordini e istituzioni di pace sia a livello mondiale che nelle singole
regioni e paesi e in particolare le cause e la natura dei conflitti;
c) individua precocemente e analizza le aree e le situazioni di potenziale
crisi e conflitto;
d) propone soluzioni e interventi per la prevenzione e la gestione
costruttiva dei conflitti, privilegiando le possibilità offerte dall’azione
non armata e nonviolenta.
Art. 3.
(Funzioni)
1. L’Istituto:
a) opera attraverso progetti di ricerca finalizzati, definiti dal
Consiglio direttivo dell’Istituto sulla base degli indirizzi approvati
dal Comitato scientifico;
b) favorisce il coordinamento della ricerca per la pace e sui conflitti in
Italia anche attraverso l’interscambio e la collaborazione con le
istituzioni accademiche, culturali e le organizzazioni non governative e i
Centri di ricerca afferenti all’Istituto di cui all’ art. 9 operanti
nel settore. A tal fine promuove l’attivazione di un portale web quale
strumento di collegamento e confronto tra i summenzionati soggetti.
c) collabora con analoghi istituti in altri paesi e con le associazioni
internazionali dei ricercatori per la pace;
d) promuove corsi e stage rivolti a studenti e ricercatori italiani e
stranieri;
e) concede borse di studio privilegiando le persone provenienti da Paesi
nei quali siano presenti gravi situazioni di conflitto;
f) promuove iniziative destinate alla formazione del personale militare e
civile, anche volontario, impegnato o di cui si prevede l’impiego in
operazioni di pace in ambito internazionale;
g) diffonde i risultati delle proprie ricerche attraverso pubblicazioni,
riviste, seminari, incontri ed ogni altra forma giudicata opportuna.
h) informa con rapporti periodici il Parlamento sui risultati delle sue
ricerche;
i) promuove la conoscenza nelle scuole di studi, ricerche e altre
iniziative volte alla diffusione di una cultura di pace.
Art. 4
(Comitato scientifico)
1. Gli indirizzi dell’attività
di ricerca, definiti su base pluriennale, sono stabiliti dal Comitato
scientifico. Lo stesso nomina fra i membri del Comitato direttivo il
Direttore dell’Istituto.
2. Del comitato scientifico fanno parte dieci esperti sui temi della
pace, italiani e stranieri, compreso il Direttore dell’Istituto, che
è membro d’ufficio.
3. I componenti del Comitato scientifico, oltre al Direttore, sono
nominati secondo i seguenti criteri:
a) uno dal Ministero dell’Università della ricerca scientifica e
tecnologica;
b) uno dal Ministero Affari Esteri su proposta del Direttore dell’
Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) con
sede a Ginevra;
c) due dalla Conferenza permanente dei rettori delle università
italiane;
d) quattro dal Ministero dell’Università e della ricerca scientifica
e tecnologica su proposta delle associazioni e degli enti aventi più
lunga storia e caratterizzazione accentuata di impegno riconosciuto a
favore della pace e della nonviolenza.
e) uno dall’Assemblea dei Direttori dei
Centri di ricerca che afferiscono all’ Istituto.
4. Il Comitato scientifico, che assume le proprie funzioni quando sono
nominati almeno due terzi dei propri membri, dura in carica cinque anni.
I suoi membri possono essere nominati per un massimo di due mandati. I
componenti rimangono in carica fino alla nomina del nuovo comitato. Con
l’eccezione del direttore dell’Istituto i componenti del Comitato
scientifico non possono far parte del Consiglio direttivo.
Art. 5
(Consiglio direttivo)
1. I progetti di ricerca sono definiti dal Consiglio direttivo dell’Istituto
sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato scientifico. Oltre al
direttore, che lo presiede, fanno parte del Consiglio direttivo sei
membri. Almeno due di essi sono stranieri.
2. I componenti del Consiglio direttivo, oltre al Direttore, sono nominati
secondo i seguenti criteri :
a) tre dal Ministero della Ricerca scientifica, due dei quali di
nazionalità estera;
b) uno dalla Conferenza Stato – Regioni;
c) uno dalla Conferenza permanente dei rettori delle Università italiane;
d) uno dallo staff dei ricercatori.
3. Il Consiglio direttivo dura in carica sei anni. I suoi membri possono
essere nominato per un massimo di due mandati. I componenti rimangono in
carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.
Art. 6
(Direttore)
1. Il Direttore è nominato la prima volta dal Ministero dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica rimanendo in carica per i primi
sei anni di mandato. Successivamente viene eletto dal Comitato scientifico
dell’ Istituto.
2. Egli è responsabile dell’attività dell’Istituto.
3. In fase di prima applicazione della presente legge e fino alla nomina
dei componenti del Consiglio direttivo le funzioni dello stesso sono
assunte dal Direttore dell’Istituto.
Art. 7
(Centri di ricerca afferenti all’ Istituto)
Le istituzioni di ricerca per la pace e sui conflitti promosse dalla
società civile italiana e dal mondo accademico possono chiedere al
Comitato direttivo la concessione del titolo di "Centro di ricerca
afferente all’Istituto".
A tal fine il Comitato direttivo stabilisce, con propria circolare, i
requisiti che le istituzioni di ricerca devono possedere per l’ottenimento
dell’attestazione.
A margine della Conferenza nazionale di cui all’art. 8 si riunisce l’Assemblea
dei direttori dei Centri di ricerca affiliati all’Istituto che, se del
caso, provvede alla nomina del proprio rappresentante in seno al Comitato
scientifico.
Art. 8
(Conferenza nazionale)
1. Il Consiglio direttivo con cadenza biennale convoca una conferenza
nazionale sulla ricerca per la pace e sui conflitti quale occasione di
incontro e confronto di esperienze fra i diversi soggetti che a livello
nazionale e internazionale operano in questo campo. La Conferenza è
presieduta da uno dei Direttori dei Centri di ricerca affiliati all’Istituto.
Art. 9
(Natura giuridica)
1. L’Istituto è ente di ricerca non strumentale, ha personalità
giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile e si dota di ordinamento autonomo ai sensi della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, e del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con l’adozione di regolamenti di
organizzazione, di funzionamento, di amministrazione, contabilità e
finanza. Gli indirizzi della attività di ricerca, definiti su base
pluriennale, sono stabiliti dal comitato scientifico.
Art. 10
(Finanziamento)
1. L’Istituto è finanziato a valere sul Fondo ordinario per gli enti e
le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica, istituito nello stato di
previsione del medesimo Ministero, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e
2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. L’Istituto si avvale
anche di risorse erogate da enti pubblici regionali e locali, oltre che da
associazioni, fondazioni ed altri soggetti privati, anche stranieri.
Art.11
(Sede)
1. L’Istituto ha sede in Perugia. Le Regioni possono istituire delle
sezioni dell’Istituto che, collegate a livello nazionale, perseguono nel
proprio ambito territoriale le finalità della presente legge.
Art. 12
(Regolamento di attuazione)
1. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica è emanato il regolamento di attuazione della presente
legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, ai
sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni.
|